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D. 18/08/1934 n. 5261Delibera 18/08/1934 n. 5261 Regolamento generale edilizio del comune di Roma. (Testo coordinato ed aggiornato) TITOLO I NORME PRELIMINARI CAPO I AUTORIZZAZIONI Art. 1. - Opere edilizie soggette ad autorizzazione Nel territorio del Comune di Roma non possono essere eseguite senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti: 1. costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta; 2. scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee; 3. apertura al pubblico transito di strade private; 4. coloritura e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere, visibili all'esterno e anche all'interno per i fabbricati aventi carattere artistico; 5. apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico; 6. collocazione di insegne di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto o affisso all'esterno dei fabbricati. L'autorizzazione non è richiesta per i seguenti lavori sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati d'importante interesse: 1. demolizione o ricostruzione parziale o totale dei pavimenti; 2. coloriture interne; 3. impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti. Ogni opera, in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale. Art. 2. - Domande di autorizzazione La domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori e deve contenere: l'obbligo ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene del Comune, l'elezione di domicilio in Roma, l'indicazione del nome del costruttore e dell'assistente debitamente abilitati; oltre quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune. Gli eventuali cambiamenti del direttore dei lavori, del costruttore o dell'assistente dovranno essere preventivamente denunciati. Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti, abilitati ad esercitare la professione nello Stato, ovvero geometri o periti industriali edili, parimenti abilitati al detto esercizio, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano. Il Sindaco può, eccezionalmente, accettare domande di concessione di costruzioni firmate da chi non sia proprietario purché dalle domande stesse o da altro atto risulti il consenso scritto dal proprietario, la cui firma deve esse- re autenticata nei modi di legge, e sempre che il richiedente offra, a giudizio dell'amministrazione, garanzie sufficienti per il buon uso della licenza. Art. 3. - Documenti a corredo delle domande di autorizzazione Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: a) una pianta d'insieme, con tutte le possibili indicazioni delle larghezze stra dali dei nomi dei confinanti e delle altezze degli edifici adiacenti; b) piante quotate dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione delle costruzioni terminali; c) almeno una sezione quotata fatta secondo la linea di maggiore importanza; d) i prospetti interni ed esterni con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini e i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti; e) lo schema degli impianti idrici e igienico-sanitari e delle fognature domestiche; f) il documento comprovante l'avvenuta denuncia del progetto agli effetti delle imposte di consumo; g) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni; h) le fotografie delle località da cui risulti lo stato di fatto dei fabbricati adia centi ed eventualmente di quello da modificare; i) copia autentica delle eventuali convenzioni fra confinanti. I disegni debbono essere a semplice linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:5.000, le altre piante e i disegni in scala 1:100; i progetti devono essere presentati in quadruplice copia qualora trattasi di progetti normali e in quintuplice copia se trattasi di progetti soggetti al benestare della Sovrintendenza ai Monumenti e del Ministero della Pubblica Istruzione a norma delle vigenti disposizioni - ovvero - di progetti relativi ad opere da eseguire in zone adiacenti alla Città del Vaticano le quali - a termine dell'art. 7 del trattato approvato con Legge 27 giugno 1929 n. 810 - non devono costituire introspetto nella Città stessa. Il Comune ha facoltà di chiedere in casi speciali la produzione di disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché la indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, degli avvolgimenti o delle tende. Art. 4. - Presentazione dei progetti - Tasse edilizie All'atto della presentazione del progetto, previo pagamento delle tasse edilizie prescritte, è rilasciata al proprietario una ricevuta con l'indicazione del numero della pratica. Il Sindaco, entro i trenta giorni successivi, comunica all'interessato gli eventuali rilievi o richiede gli altri documenti che ravvisi necessari per l'inizio dell'esame del progetto. Art. 5. - Commissione tecnica consultiva urbanistica (abrogato) Art. 6. - Composizione ed integrazione della Commissione consultiva edilizia La composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Consultiva Edilizia sono disciplinati daapposito Regolamento Speciale riportato in appendice al presente Regolamento Generale edilizio. Art. 7. - Funzionamento della Commissione consultiva edilizia (abrogato) Art. 8. - Articolazione dell'attività della Commissione consultiva edilizia (abrogato) Art. 9. - Organi e procedure della Commissione Edilizia (abrogato) Art. 9bis. - Incompatibilità (abrogato) Art. 10. - Efficacia dell'autorizzazione L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga al- le norme stesse. L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata: in caso di trapasso del proprietario dell'immobile gli eredi, cessionari o aventi causa, debbono chiedere che sia a loro intestata. Il Comune accoglierà la domanda sempreché non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nell'art. 11 del presente Regolamento. Art. 11. - Decadenza e rinnovazione dell'autorizzazione L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi per più di centottanta giorni. Quando sia chiesta la sola rinnovazione di una licenza già concessa, il Sindaco può dispensare il richiedente da una nuova documentazione. Art. 12. - Revoca dell'autorizzazione L'autorizzazione può essere revocata: 1. quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Comune; 2. quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi alterati o non rispondenti al vero; 3. quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o alle condizioni inserite nella autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato. CAPO II ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 13. - Inizio dei lavori Per le nuove costruzioni a confine con il suolo pubblico, il proprietario deve attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici, che, a sua richiesta, sono dati dall'Ufficio del Comune mediante verbale da redigersi in doppio esemplare e da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell'Ufficio tecnico predetto. Il proprietario, prima di iniziare la costruzione, deve anche richiedere l'indicazione della quota e della sezione delle fogne stradali. L'Ufficio tecnico comunale fornisce, redigendone verbale, le indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale. Le spese e tasse sono a carico del richiedente. Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale il proprietario deve darne avviso per iscritto all'Ufficio che fornì l'allineamento e quote, perché possa eseguire il controllo. Art. 14. - Controllo sull'esecuzione dei lavori L'autorizzazione e i disegni approvati debbono sempre trovarsi sul luogo del- la costruzione fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile, ed essere ostensibili ad ogni richiesta dei funzionari del Comune. Il Sindaco esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengano rispettate le norme del Regolamento edilizio e quelle speciali indicate nell'autorizzazione a costruire. ovvero che sia variato il progetto in base al quale questa fu rilasciata. Art. 15. - Ultimazione dei lavori Non appena una fabbrica sia ultimata in ossatura e copertura, il proprietario, prima di cominciare l'intonaco, deve darne denuncia scritta all'Ispettorato edilizio, il quale provvede ad una prima visita per accertare se la costruzione risponda alle norme del presente Regolamento e di quello d'igiene, specie nei riguardi delle condutture di scarico delle canne di aerazione delle cappe e di quanto non più controllabile a costruzione finita. Deve altresì il proprietario dare denuncia scritta dell'ultimazione di tutto il fabbricato, cioè quando siano finiti gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati i cessi, la fognatura domestica, i serbatoi e la conduttura dell'acqua potabile, domandando la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità. La visita viene eseguita a cura dell'Ispettorato edilizio, con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficiale sanitario. Il proprietario, debitamente avvertito per iscritto del giorno e dell'ora, ha diritto di intervenire o farsi rappresentare. Art. - 16. Licenza di abitabilità La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio. I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli dal giugno al settembre ciascuno per uno mezzo. Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti. Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine suindicato di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto aerati ed assolati o di altezza limitata o costruiti con muri sottili prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento. Per gli stabili in condominio, i quali non rispondono in ogni loro parte alle condizioni di abitabilità prescritte dai vigenti regolamenti, può farsi luogo al rilascio della licenza di abitabilità con esclusione degli appartamenti che presentino irregolarità, sempre che le irregolarità stesse consistano in lievi modifiche abusive circoscritte nell'ambito dei singoli appartamenti stessi, e che, in ogni modo, non costituiscano motivi di inabitabilità per l'intero stabile. Per ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, la relativa licenza di abitabilità sarà rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della licenza prefettizia d'uso della costruzione di cui all'art. 4 della Legge 3 febbraio 1930 n. 373, parte II. |
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